Tale persona aveva firmato i documenti di acquisto e di garanzia che prevedevano una garanzia completa di due anni per un veicolo immatricolato per la prima volta nel 2006. Successivamente è emerso che il firmatario non era né un dipendente né un rappresentante autorizzato del concessionario.
Nella sua decisione, la Corte d'appello chiarisce che il principio della tutela dell'affidamento si applica in linea di principio anche agli acquirenti nel commercio di auto usate. Tuttavia, tale tutela cessa quando l'acquirente si rende conto o dovrebbe rendersi conto che la persona che agisce non ha un potere di rappresentanza sufficiente. È determinante in particolare se il contenuto del contratto sia ancora usuale o manifestamente insolito. Nel caso in esame, secondo il tribunale, la concessione di una garanzia illimitata di due anni per un veicolo di 14 anni era talmente inverosimile che l'acquirente non poteva più fare affidamento in buona fede su un potere di rappresentanza esistente. Un acquirente avveduto avrebbe dovuto rendersi conto che una tale garanzia poteva essere concessa solo previa consultazione con un titolare o un amministratore delegato effettivamente autorizzato a rappresentare l'azienda.
La decisione chiarisce che gli acquirenti nel commercio di auto usate non possono fidarsi ciecamente delle informazioni e del comportamento di un presunto rappresentante, in particolare se il contenuto del contratto si discosta chiaramente dal quadro commerciale usuale. L'affidamento su un potere di rappresentanza esistente non è quindi più meritevole di tutela. Poiché né il contratto di acquisto né il contratto di garanzia sono stati validamente stipulati, l'appello è stato ritirato e il concessionario non è stato obbligato ad adempiere al contratto.
Dal punto di vista giuridico, la sentenza sottolinea l'importanza di un attento esame dei partner contrattuali e del contenuto dei contratti nelle transazioni commerciali. La tutela dell'affidamento in caso di procura apparente o tacita non è una carta bianca per accettare qualsiasi impegno, ma è soggetta a limiti chiari. Non appena il destinatario della dichiarazione si rende conto che le dichiarazioni rese sono insolite o non conformi agli usi commerciali, la tutela decade, con la conseguenza che il presunto rappresentato non è vincolato.