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Acquisto in buona fede di veicoli in Germania: la buona fede viene meno con il sospetto

Acquisto in buona fede di veicoli in Germania: la buona fede viene meno con il sospetto

L’acquisto di un'auto usata comporta non solo rischi economici, ma anche legali, in particolare se il venditore non è autorizzato a vendere il veicolo. Con una recente sentenza del 23 aprile 2025 (rif. 8 O 322/23), il Tribunale di Frankenthal ha ulteriormente precisato i requisiti per l’acquisto in buona fede di beni mobili, in particolare di autoveicoli. Il tribunale ha chiarito che il possesso di un libretto di circolazione non è sufficiente se l'acquirente avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla legittimità del venditore in base alle circostanze della transazione di acquisto.

Nel caso in questione, un acquirente aveva acquistato un veicolo di alto valore per 35.000 euro in contanti. Il venditore aveva esibito il cosiddetto il certificato di proprietà (Zulassungsbescheinigung Teil II) e si era presentato come proprietario. Successivamente si è scoperto che non era il vero proprietario e che il veicolo era stato precedentemente denunciato come rubato da una terza persona. L’acquirente si è rifiutato di restituire il veicolo, invocando l’acquisto in buona fede ai sensi dell'articolo 932 del BGB.

Il tribunale di Frankenthal ha tuttavia negato l’acquisto in buona fede della proprietà. In linea di principio, l’acquisto è possibile anche da parte di un soggetto non autorizzato, a condizione che l'acquirente sia in buona fede. Nel corso del procedimento il tribunale ha inoltre accertato che il veicolo non era stato rubato, cosicché un acquisto in buona fede sarebbe stato effettivamente possibile e non precluso dal § 935 del BGB (Codice civile tedesco), disposizione che esclude l’acquisto in buona fede di beni mobili rubati. In questo caso, tuttavia, sussistevano diverse circostanze sospette che escludevano la buona fede. Tra queste figuravano in particolare l'insolito pagamento in contanti senza ricevuta, la mancanza di un contratto di acquisto scritto e l'omessa verifica dell'identità del venditore. Secondo il tribunale, in tali circostanze un acquirente in buona fede avrebbe avuto motivo di verificare più accuratamente i rapporti di proprietà, ad esempio chiedendo informazioni all'ufficio di immatricolazione o effettuando un controllo presso il registro centrale dei veicoli. La semplice presentazione del libretto di circolazione non era quindi sufficiente per giustificare un acquisto in buona fede.

Dal punto di vista giuridico, la decisione si inserisce nella giurisprudenza della Corte federale di cassazione, secondo la quale il certificato di immatricolazione parte II non è un documento di legittimazione, ma costituisce solo un forte indizio della titolarità. L'acquirente è quindi tenuto a verificare la plausibilità, in particolare in caso di condizioni di acquisto sospette. In caso contrario, non agisce in buona fede ai sensi del § 932 comma 2 del BGB. La decisione dimostra inoltre che l'acquisto di beni mobili da parte di soggetti non autorizzati rimane sempre un campo di tensione tra la tutela del traffico e la garanzia della proprietà. Si tratta di un segnale chiaro per il commercio di auto usate: maggiore è il valore economico e più insolite sono le circostanze dell'acquisto, maggiori sono i requisiti relativi all'obbligo di indagine da parte dell'acquirente.

Rispetto al diritto italiano, esistono notevoli differenze nel trattamento dell'acquisto in buona fede di autoveicoli: mentre il diritto tedesco consente in linea di principio l'acquisto in buona fede, sebbene a condizioni rigorose nei singoli casi, il diritto italiano lo esclude in larga misura. In questo caso è determinante l'iscrizione nel registro pubblico dei veicoli, il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Ai sensi dell'art. 1156 del Codice Civile, ai beni mobili registrati si applica il principio di priorità della registrazione. Ciò significa che anche se l’acquirente riceve il libretto di circolazione, non acquisisce la proprietà se il venditore non è l’effettivo proprietario.

Per gli acquirenti, in particolare nel commercio transfrontaliero, ne consegue che la semplice consegna dei documenti del veicolo non è sufficiente. È invece necessario un attento esame dei requisiti legali, in particolare dell'iscrizione nel PRA. Il confronto giuridico internazionale evidenzia quindi i rischi pratici e i requisiti delle transazioni automobilistiche transfrontaliere.