Con la sentenza del 23.6.2022 il Tribunale di Roma (Sezione Lavoro, sentenza n.5995 del 23.6.2022) ha dichiarato illegittimo il recesso del preponente da un contratto di agenzia contenente una clausola che prevedeva il recesso “per giusta causa” come conseguenza del mancato raggiungimento dell’obiettivo vendite. Secondo il tribunale la nozione di giusta causa non può essere interamente definita dalle parti, poiché in tal caso andrebbero ad intaccare le tutele normative minime imposte dalla legge.
Il solo mancato raggiungimento di una soglia minima, dunque, non giustifica il recesso per giusta causa. Anzi, è necessario esaminare in ogni singolo caso se effettivamente vi sia un inadempimento imputabile all’agente. Nella fattispecie l’agente in questione aveva dimostrato in giudizio che le proprie prestazioni erano state apprezzate da parte dell’azienda, nonostante si trovassero sotto la soglia prestabilita. L’azienda, difatti, l’aveva indicato come una tra le migliori risorse dell’intera rete di vendita.
Con questa decisione, il tribunale si attiene alla giurisprudenza ormai maggioritaria che non prescinde dalla sussistenza di una giusta causa ed in particolare dalla sussistenza o meno di un colpevole inadempimento da parte dell’agente.