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Agenzia commerciale in Germania: nessuna decadenza della provvigione se la mancata esecuzione dell’affare è attribuibile all’area di rischio del preponente

Agenzia commerciale in Germania: nessuna decadenza della provvigione se la mancata esecuzione dell’affare è attribuibile all’area di rischio del preponente

Con pronuncia del 27 settembre 2023, la Corte federale tedesca (BGH) ha chiarito un importante questione giuridica (R.G. VII ZR 12/23).

 

L'agente commerciale - titolare di un’agenzia di viaggi - chiedeva il pagamento di una commissione al tour operator, suo preponente, per il procacciamento di un contratto di viaggio che era stato annullato a causa della pandemia di coronavirus. La questione era se il preponente fosse responsabile o meno delle circostanze specifiche della cancellazione.

 

Nella loro decisione, i giudici del 7° Senato hanno sottolineato che il § 87a para. 3 frase 1 dell'HGB (Codice commerciale tedesco) conferisce all’agente commerciale un diritto irrevocabile alla commissione se è certo che il preponente non eseguirà la transazione o non la eseguirà come è stata conclusa. In caso di mancata esecuzione, tuttavia, il diritto alla commissione può venire meno ai sensi del § 87a para. 3 frase 2 HGB se e nella misura in cui la mancata esecuzione è dovuta a circostanze non imputabili al preponente. L’imprenditore è responsabile ai sensi del § 87a para. 3 frase 2 HGB per le circostanze su cui si basa la mancata esecuzione della transazione, ma non solo se lui o i suoi dipendenti sono personalmente colpevoli al riguardo, ma anche se sono attribuibili al suo settore di rischio imprenditoriale o operativo o si basano su un rischio da lui assunto. Il preponente non è responsabile di circostanze che non sono attribuibili alla sua area di rischio, come ad esempio interruzioni operative imprevedibili o interventi illegali da parte di autorità superiori.

 

Tuttavia, secondo le conclusioni non contestate della Corte d'appello, la chiusura dell’hotel, che ha portato all’annullamento del contratto di viaggio, non è stata imposta dalle norme pubblicistiche in relazione al corona virus. Le norme in vigore nel periodo in questione non hanno vietato l’apertura dell'hotel.

 

Piuttosto, secondo le conclusioni della Corte d'appello, la chiusura dell’hotel si basava su una decisione economica presa dall’albergatore a causa di un calo delle prenotazioni - e quindi imputabile alla società rappresentata. La provvigione dell’agente di commercio non è pertanto venuta meno e il tour operator era ancora tenuto a pagare la provvigione.

 

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