Il rimedio universale trumpiano solleva questioni giuridiche nei contratti di fornitura transfrontalieri. Se le parti hanno fatto riferimento agli Incoterms nei loro contratti, vale quanto segue:
Se le parti concordano "DDP" (Delivery Duty Paid), il fornitore deve mettere a disposizione la merce sdoganata e pronta per lo scarico nel luogo di destinazione concordato. Il fornitore sostiene tutti i costi fino alla consegna della merce, compresi eventuali dazi doganali. In caso di "FOB" (=Free on Board), invece, il fornitore consegna la merce solo a bordo del mezzo di trasporto designato nel luogo di spedizione e il trasferimento del rischio avviene con il carico; da quel momento in poi, l'acquirente si assume tutti i rischi e i costi.
Se non è stato concordato nulla e non inclusi gli Incoterms, è necessario stabilire chi sostiene i dazi doganali mediante interpretazione del contratto. Ai sensi del § 448, 1 BGB, nel contratto di vendita il venditore sostiene i costi di consegna, mentre l’acquirente sostiene i costi di accettazione e spedizione. I dazi doganali rientrano nei costi di spedizione e sono quindi a carico dell’acquirente. Secondo il diritto italiano, in assenza di una disposizione espressa, si presume che i costi siano a carico dell’acquirente.
Nella prassi, i tassi doganali possono compromettere seriamente la disponibilità e la capacità delle parti contraenti di adempiere alle proprie obbligazioni. In linea di principio, il rischio è a carico del venditore, ma se vengono superati i limiti del prevedibile, secondo il diritto tedesco può sorgere un diritto all’adeguamento del prezzo ai sensi del § 313 del BGB. Durante la pandemia di coronavirus, la giurisprudenza ha acquisito molta esperienza in materia e la situazione appare simile. Lasciamo alla valutazione del lettore se Trump debba essere paragonato al Covid-19.