Come noto, in Italia il tentativo di mediazione è obbligatorio in alcuni settori del diritto (ad esempio, in materia di eredità). Per contro, il creditore di qualsiasi credito può richiedere un decreto ingiuntivo senza esperire il tentativo di mediazione. In caso di opposizione si instaura la procedura ordinaria che può avere ad oggetto anche una materia soggetta a mediazione obbligatoria. Finora, alcuni tribunali italiani e la terza camera della Corte di Cassazione avevano ritenuto che in questi casi il debitore fosse obbligato ad avviare un procedimento di mediazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ora stabilito con sentenza del 19.09.2020 n. 19596 che spetta al creditore avviare la procedura di mediazione. Se rimane inattivo, il DI verrà revocato.