Nella sentenza del 24/11/2022 (C-358/21), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla validità della pattuizione di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta nelle condizioni generali alle quali un contratto concluso per iscritto rinvia mediante l’indicazione del collegamento ipertestuale ad un sito Internet, l’accesso al quale consente di leggere e salvare le suddette condizioni generali. La sentenza riguardava l’interpretazione dell’art. 23 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, che corrisponde all’art. 23 del Regolamento Bruxelles I (vecchia versione) e all’art. 25 (nuova versione), rivestendo quindi una notevole importanza nell’ambito delle attività transfrontaliere B2B.
Nello specifico, la controversia riguardava la società Tilman SA, con sede in Belgio, e Unilever Supply Chain Company AG, con sede in Svizzera. Unilever è stata convenuta in giudizio dinanzi a un tribunale belga. Tuttavia, le condizioni generali di Unilever prevedevano la giurisdizione dei tribunali inglesi, per cui Unilever ha eccepito la mancanza di competenza internazionale del tribunale adito sulla base dell’accordo relativo alla scelta del foro competente.
Era pacifico che le condizioni generali non erano state messe a disposizione del partner contrattuale, né quest’ultimo le aveva accettate espressamente cliccando su di esse (“click-wrapping”) all’atto della sottoscrizione del contratto. La CGUE ha quindi dovuto affrontare la questione se la possibilità per la parte contraente di accedere in modo permanente alle condizioni generali dell’utente tramite un collegamento ipertestuale contenuto nel contratto fosse sufficiente ai sensi dell’art. 23 della Convenzione di Lugano. La CGUE ha confermato tale ipotesi. A nostro avviso tale decisione va condivisa, considerata l’evoluzione delle modalità di esecuzione delle transazioni nell’era digitale.