Nel caso in questione, una società italiana aveva concluso con una società venditrice tedesca un contratto per la vendita di olio di girasole, nel quale le parti avevano indicato, per la consegna della merce, la clausola Incoterm FCA con luogo di consegna in Italia. L'utilizzo della clausola FCA (Free Carrier) comporta l’obbligo per il venditore di consegnare la merce, nel luogo designato, a un vettore nominato dall'acquirente. Inoltre, il venditore deve fornire all'acquirente tutti i documenti comprovanti l'avvenuta consegna. In aggiunta, nel caso in esame, le parti avevano concordato che il venditore doveva inviare all'acquirente, prima di caricare l'olio di girasole, tutti i certificati relativi alla merce stessa (certificati di origine, di analisi, di qualità).
Poiché il venditore aveva omesso di consegnare alla società acquirente, nonostante le ripetute richieste di quest’ultima, la documentazione contrattuale e merceologica, il Tribunale ha stabilito che tale circostanza legittimava l’acquirente a risolvere il contratto e a chiedere al venditore la restituzione del prezzo d'acquisto. La mancata consegna dei documenti costituiva infatti sia una violazione diretta degli obblighi di consegna sancite dall'utilizzo della clausola FCA, sia una violazione dell'ulteriore obbligo contrattuale di documentare la qualità della merce. Il venditore è stato quindi condannato a restituire il prezzo di acquisto.