Una concessionaria di auto ha dato un’Audi Q5 a un presunto potenziale acquirente per un giro di prova. Nel veicolo erano installate due schede SIM, che in teoria consentivano alla polizia di localizzare il veicolo con l’aiuto del produttore. Utilizzando dati personali falsi, il potenziale acquirente ha venduto il veicolo a un terzo in buona fede per un prezzo di € 31.000 pagato in contanti. Dopo che il veicolo è stato sequestrato dalla polizia e successivamente restituito alla concessionaria, quest’ultima ha rivenduto il veicolo. L’acquirente in buona fede ha chiesto alla concessionaria di consegnare il ricavato della vendita del veicolo, poiché, in fin dei conti, lo aveva acquistato in buona fede. La Corte di Appello di Celle gli ha dato ragione. Infatti, lui aveva acquistato in buona fede la proprietà del veicolo dal truffatore. Le considerazioni essenziali della Corte sono state le seguenti:
L’oggetto della vendita non era stato smarrito: di regola, il § 935, 1o comma del Codice civile tedesco (BGB) sancisce che l’acquisto in buona fede da un soggetto non avente diritto è escluso se l’oggetto della vendita è stato rubato o sottratto al proprietario originario. Tuttavia, non è questo il caso, dal momento che il possesso è stato ceduto volontariamente, anche se solo per un semplice giro di prova non accompagnato.
Possibilità di localizzazione tramite schede SIM irrilevante: il fatto che il veicolo avrebbe potuto essere localizzato grazie a una delle schede SIM integrate non cambia la valutazione di diritto. Questa possibilità di localizzazione non può essere equiparata a un giro di prova accompagnato. La localizzazione è stata possibile solo con notevole ritardo da parte della polizia e del produttore e quindi non è stato possibile escludere un acquisto in buona fede dell’auto.
Falsificazione del libretto di proprietà: l’acquisto in buona fede è escluso anche nel caso in cui l’acquirente non si sia reso conto per colpa grave che il veicolo non apparteneva al venditore. A tal fine, l’acquirente deve almeno farsi consegnare il libretto di proprietà. Nel caso in questione, tuttavia, il libretto di proprietà è stato falsificato in modo così professionale che l’acquirente non è stato in grado di riconoscere la falsificazione.
Vendere auto usate per strada non è insolito: infine, la vendita di auto usate per strada non è inusuale. Anche il pagamento in contanti di un’auto non è sospetto, dato che il prezzo di acquisto era ragionevolmente alto. Il venditore aveva spiegato in modo plausibile la mancata consegna della seconda chiave, per cui l’acquirente non aveva ragione di nutrire alcun sospetto.
Il caso sarebbe stato deciso diversamente in Italia, dato che secondo la legge italiana l’acquisto in buona fede di veicoli registrati è escluso dall’art. 1156 del Codice Civile.