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Contratto di distribuzione internazionale: il diritto all’indennità di fine rapporto previsto dalla legge tedesca è ancora derogabile?

Contratto di distribuzione internazionale: il diritto all’indennità di fine rapporto previsto dalla legge tedesca è ancora derogabile?

Secondo la giurisprudenza tedesca, in determinate circostanze anche il distributore/concessionario può avere diritto all’indennità di fine rapporto ai sensi del § 89b HGB (Codice commerciale tedesco) in caso di cessazione del rapporto contrattuale. I requisiti specifici sono che il concessionario sia integrato nell'organizzazione di vendita del produttore o del fornitore e che sia tenuto a trasferire al produttore/fornitore la propria clientela e i dati dei propri clienti. Se queste condizioni sono soddisfatte, può essere applicato in via analogica il § 89b HGB (disposizione sostanzialmente equivalente all’art. 1751 del codice civile).

Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici mondiali, così come nel diritto italiano, tale diritto non è tuttavia previsto per i concessionari. Per questo e altri motivi, le imprese straniere tendono ad imporre ai concessionari tedeschi il proprio diritto straniero. L’applicazione del diritto straniero consente di norma di evitare il pagamento del diritto all’indennità prevista dal diritto tedesco.

 

La prassi di concordare il diritto straniero non è stata finora contestata dalla giurisprudenza. Nella letteratura si discute tuttavia se ciò costituisca un’elusione illegittima dell’indennità prevista dalla legge tedesca, qualora la posizione del concessionario sia equiparabile a quella di un agente di commercio.

 

Nel caso di un rapporto di agenzia commerciale, tali tentativi sono già stati dichiarati illegittimi dalla Corte di giustizia europea (CGUE). Nella sentenza Ingmar (C-381/98 del 09.11.2000) e successivamente nella sentenza Unamar (C-184/12 del 17.10.2013) è stato chiarito che il diritto all’indennità di fine rapporto dell'agente commerciale costituisce una norma internazionale imperativa (norma di applicazione necessaria ex art. 9 Reg. Roma I) e non può essere eluso mediante la scelta del diritto applicabile o accordi sulla giurisdizione. Gli agenti commerciali possono quindi intentare un’azione legale nell’UE nonostante il diritto straniero concordato e invocare il diritto europeo.

 

La Corte di Appello di Berlino ha esaminato, in una decisione del 01.07.2025 (rif.: 2 U 37/22), un caso che non riguardava un concessionario, ma un agente di servizi. Un agente di servizi non procaccia né conclude transazioni relative a merci. Le parti avevano concordato contrattualmente il diritto del Delaware, che non prevede alcun diritto di indennizzo. Secondo la Corte, questo caso deve essere valutato in modo diverso dai casi contemplati dalla sentenza Ingmar, poiché il rapporto di agenzia commerciale per la vendita di servizi non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva UE sugli agenti commerciali, che è invece limitata alla distribuzione di merci. Per questo motivo, in questo caso l'agente commerciale non può invocare un livello di protezione europeo più elevato. Solo il diritto all’indennità dell'agente commerciale per la distribuzione di beni può essere interpretato come norma europea di di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento Roma I.

 

Poiché i concessionari non rientrano nel campo di applicazione della direttiva UE sugli agenti commerciali, le imprese straniere possono in linea di principio continuare a concordare validamente il diritto straniero e un foro competente straniero. Il diritto all’indennità di fine rapporto ex § 89b HGB (Codice commerciale tedesco) è quindi ancora derogabile per distributori in un contesto internazionale.