La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 7029/2021 ha chiarito che il diritto dell’agente immobiliare al pagamento della provvigione matura anche qualora non sussista un preventivo conferimento di incarico. È, infatti, sufficiente che sia stata posta in essere un’attività di intermediazione che abbia avvantaggiato le parti, anche tacitamente, e che abbia condotto alla conclusione dell’affare. L’attività dell’agente deve essere quindi stata indispensabile per la conclusione dell’affare, mentre il nesso causale non deve essere necessariamente diretto ed esclusivo.