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Diritti del lavoratore ai sensi dell’art. 82, par. 1, GDPR

Diritti del lavoratore ai sensi dell’art. 82, par. 1, GDPR

In Germania sono in forte aumento i casi in cui i lavoratori fanno valere nei confronti dei datori di lavoro un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per violazioni della normativa sulla protezione dei dati.

In un accordo aziendale era stato consentito al datore di lavoro di trasmettere a una società di amministrazione del personale i nomi, la data di assunzione, il luogo di lavoro nonché il numero di telefono aziendale e l’indirizzo e-mail, al fine di testare una nuova procedura di elaborazione delle buste paga. Tuttavia, il datore di lavoro ha trasmesso anche, tra l’altro, la data di nascita del lavoratore e il suo indirizzo di residenza privato. Il lavoratore ha richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla trasmissione non autorizzata, per un importo di 3.000,00 euro. Dopo l’esito negativo nei gradi di giudizio precedenti, il Tribunale federale del lavoro, con decisione dell’8 maggio 2025 (8 AZR 209/21), ha riconosciuto almeno un danno pari a 200,00 euro. Come certamente noto ai nostri lettori, gli importi riconosciuti dai tribunali tedeschi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sono notevolmente inferiori a quelli dei tribunali italiani. La giurisprudenza tedesca ritiene i propri cittadini molto più resilienti.