Nel corso degli ultimi anni, il diritto alla reintegra nel posto di lavoro dopo un licenziamento illegittimo ("tutela reale" del rapporto di lavoro) è stato in gran parte ridotto in Italia. In Germania è ancora valido, anche se un licenziamento privo di una giustificazione socialmente rilevante non pone fine al rapporto di lavoro. Il dipendente licenziato non viene "reintegrato" in senso tecnico se ha vinto la causa contro il datore di lavoro, eventualmente solo dopo diversi anni di contenzioso attraverso vari gradi di giudizio - viene trattato come se non fosse mai stato licenziato. Ciò comporta il notevole rischio per il datore di lavoro di dover rimborsare la retribuzione per l'intera durata della causa (= mancata accettazione).
Tuttavia, il datore di lavoro può almeno vantare il diritto a compensare quanto dovuto con quanto guadagnato dal lavoratore durante la durata del processo utilizzando ragionevolmente la sua capacità lavorativa o con quanto avrebbe guadagnato se non si fosse astenuto dolosamente dal farlo. Ad esempio, il datore di lavoro può, a determinate condizioni, chiedere al dipendente di continuare a lavorare per lui fintanto che il processo non si è concluso (il cosiddetto rapporto di occupazione nel corso di processo). Egli ha anche il diritto di richiedere al dipendente informazioni sui tentativi di lavoro durante questo periodo. Come ha ora deciso la BAG (Corte Federale del Lavoro), modificando così la sua precedente giurisprudenza, ha anche il diritto a ricevere informazioni sulle proposte di collocamento presentate dall'Agenzia del Lavoro, indicando l'attività, l'orario di lavoro, il luogo di lavoro e la retribuzione (U.v. 27 maggio 2020, 5 AZR 387/19).
Questa decisione è di grande rilevanza pratica, in quanto il datore di lavoro può accusare il dipendente che non accetta ragionevoli offerte di lavoro da parte dell'Agenzia del Lavoro di omissione dolosa, il che può esonerarlo dal pagamento del successivo stipendio lordo, almeno in proporzione. I datori di lavoro saranno probabilmente regolarmente avvisati, in caso di richieste di pagamento da parte del dipendente della retribuzione per la durata del procedimento, di far valere il diritto all'informazione prima di effettuare il pagamento.