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Diritto della distribuzione

Diritto distribuzione

Diritto della distribuzione

Nessun diritto di informazione del concessionario ai fini della quantificazione dell’indennità di fine rapporto.

Solitamente il preponente può continuare a fruire dei rapporti commerciali acquisiti dall’agente di commercio o dal concessionario anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Per questi rapporti commerciali attivi (avviamento) egli è tenuto a corrispondere all’agente di commercio o eventualmente al concessionario (l’indennità del concessionario non è invece contemplata dalla legge italiana), un’indennità di fine rapporto ai sensi del § 89 comma 1 HGB (codice commerciale tedesco).

In Germania tale indennità viene calcolata utilizzando formule sviluppate dalla giurisprudenza nel corso degli anni e che includono anche una previsione dei benefici futuri che il preponente può trarre dai rapporti commerciali acquisiti dall’agente o dal concessionario. In tal contesto un concessionario aveva richiesto al preponente, citandolo in giudizio, di comunicargli l’utile lordo realizzato in relazione al prodotto oggetto del rapporto. Il BGH (Corte federale tedesca) ha deciso in ultima istanza (24/09/2020, VII ZR 69/19) che il concessionario non aveva diritto a tali informazioni. L’utile lordo realizzato dal preponente in riferimento al prodotto oggetto del contratto non costituirebbe un’adeguata base di calcolo ai fini dei vantaggi per l’imprenditore ex § 89b HGB.