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DIRITTO DI FAMIGLIA: La Cassazione interviene sull’ammissibilità degli accordi prematrimoniali

DIRITTO DI FAMIGLIA: La Cassazione interviene sull’ammissibilità degli accordi prematrimoniali

Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione interviene su uno dei temi più dibattuti del diritto di famiglia italiano: la validità degli accordi stipulati tra coniugi per disciplinare in anticipo i loro rapporti patrimoniali in caso di futura ed eventuale separazione o divorzio. L’intervento della Suprema Corte conferma un orientamento, sviluppatosi nel corso degli anni, che valorizza l’autodeterminazione e l’autoresponsabilità dei coniugi, ampliando gli spazi di autonomia negoziale entro i limiti dei diritti indisponibili.

 

La vicenda trae origine da una scrittura privata con cui i coniugi, in costanza di matrimonio, avevano regolato i reciproci rapporti economici. La moglie riconosceva alcuni beni al marito, il quale, si impegnava, in caso di separazione, a versarle una somma a titolo di riconoscimento del contributo economico da lei apportato alla famiglia e alla ristrutturazione dell’immobile di proprietà esclusiva del marito. Intervenuta la separazione, il marito chiedeva la nullità dell’accordo per contrarietà all’ordine pubblico e a norme imperative di legge (artt. 143 e 160 c.c.), sostenendo che si trattasse di patti patrimoniali illeciti.

 

Il Tribunale di Mantova prima e la Corte d’Appello di Brescia poi rigettavano la domanda, ritenendo l’obbligo, recepito con la scrittura privata, valido quale espressione di un equilibrio economico voluto da entrambe le parti. La questione giungeva così davanti alla Suprema Corte. Richiamando un orientamento ormai consolidato (tra cui Cass. n. 23713/2012; n. 5065/2021; n.11012/2021; n. 13366/2024; n. 18843/2024), la Cassazione ribadisce che sono validi gli accordi che disciplinano i rapporti patrimoniali già esistenti tra i coniugi, la cui efficacia sia sottoposta alla condizione sospensiva dell’eventuale separazione o divorzio.

 

Secondo la Corte, non si è di fronte a patti prematrimoniali in senso tecnico, bensì a contratti atipici, fondati su un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. Il controllo giudiziale, che il giudice è chiamato a svolgere, non riguarda il merito dell’accordo, bensì la sua legittimità: esso è valido se non incide su diritti indisponibili e non viola norme imperative. La Corte opera una importante distinzione affermando che la futura crisi coniugale non rappresenta la causa del contratto, ma solo l’evento posto come condizione sospensiva che ne attiva l’efficacia. L’accordo, quindi, non incentiva la separazione, ma regola obbligazioni già determinate, con finalità di prevenzione del conflitto.

 

La Corte riafferma anche i confini di questa autonomia: restano nulli per illiceità di causa gli accordi che mirano a predeterminare le condizioni del futuro divorzio, come la sussistenza o l’esclusione dell’assegno divorzile. Tali patti incidono su diritti indisponibili e comprimono la libertà di difesa dei coniugi in giudizio. Analogamente, quando l’accordo coinvolge figli minori, la sua efficacia è comunque subordinata al controllo giudiziale a tutela del superiore interesse del minore.

 

L’ordinanza offre un quadro di certezza agli operatori del diritto, riconoscendo dignità ai contratti di regolamentazione patrimoniale stipulati in costanza di matrimonio purché attengano a rapporti patrimoniali già esistenti, siano equilibrati, equi e fondati su reciproche concessioni, non violino norme imperative o diritti indisponibili e rispettino la tutela della parte economicamente più debole e dei figli minori.

 

Il giudice, pur non potendo modificare patti negoziali validamente conclusi, resta comunque chiamato a valutarne la rilevanza nel quando complessivo delle condizioni economiche delle parti. Ne emerge un modello più moderno e pragmatico della regolamentazione dei rapporti patrimoniali teso appunto a prevenire il conflitto tra coniugi e valorizzare la responsabilità reciproca.