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Diritto processuale internazionale: la Corte di giustizia dell'Unione europea conferma la validità delle clausole di giurisdizione asimmetriche

Diritto processuale internazionale: la Corte di giustizia dell'Unione europea conferma la validità delle clausole di giurisdizione asimmetriche

Con sentenza del 27 febbraio 2025 (C‑537/23 – Società Italiana Lastre SpA ./. Agora SARL), la Corte di giustizia europea (CGUE) ha contribuito in modo determinante all’armonizzazione e alla certezza del diritto nel diritto processuale civile europeo. Al centro della questione vi era la questione se gli accordi di giurisdizione asimmetrici, che concedono a una parte – di solito il creditore – il diritto di adire altri tribunali oltre a un foro esclusivo concordato, siano compatibili con l'art. 25, comma 1, del regolamento Bruxelles I. La Corte di giustizia europea ha risposto affermativamente a tale questione, creando così una base giuridica vincolante per le clausole di giurisdizione transfrontaliere, in particolare nel commercio internazionale.

Le clausole asimmetriche consentono a una parte di ampliare la propria legittimazione ad agire, mentre la controparte rimane vincolata al foro competente stabilito. Mentre i tribunali tedeschi

e italiani ne hanno riconosciuto l'efficacia, la Cour de cassation francese ha dichiarato più volte inefficaci tali clausole, creando una notevole incertezza giuridica.

 

 

Nel caso in esame, una venditrice italiana aveva concordato con un acquirente francese una clausola a favore dei tribunali italiani, concedendo al contempo alla venditrice il diritto di adire anche altri tribunali. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che una tale clausola asimmetrica è valida se è formulata in modo chiaro, si limita ai tribunali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento Bruxelles I o della Convenzione di Lugano e la parte vincolata ha accettato l'accordo con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche.

 

 

La Corte di giustizia europea sottolinea che la semplice unilateralità del diritto di agire in giudizio non viola il principio di prevedibilità del diritto dell'Unione. Ciò che è determinante è la trasparenza e la comprensibilità per la parte vincolata. La sentenza rafforza quindi l’autonomia privata e conferma l'ammissibilità degli accordi asimmetrici sulla competenza giurisdizionale, a condizione che siano conformi al diritto dell'Unione.

 

Non vi è quindi alcun ostacolo a pattuire un accordo in base al quale, in un contratto tra un fornitore tedesco e un acquirente italiano, il fornitore possa scegliere di adire sia il tribunale della sua sede in Germania che il tribunale dell’acquirente in Italia, mentre l’acquirente è vincolato al foro competente in Germania.