L’art. 2469, comma del codice civile sancisce la libera trasferibilità delle quote di una società a responsabilità limitata (Srl), facendo salve diverse disposizione dell’atto costitutivo. Tra le clausole frequentemente previste negli statuti rientra certamente la clausola di prelazione, in base alla quale il socio che voglia alienare la propria quota è tenuto offrirla agli altri soci, i quali avranno diritto di acquistarle alle medesime condizioni concordate con i terzi.
Non sempre tali clausole sono molto esaustive, in presenza di una clausola statutaria di prelazione non dettagliata è necessario che la proposta contenga tutti gli elementi essenziali minimi del contratto di cessione delle partecipazioni sociali. Onde stabilire se l’alienante abbia l’obbligo di indicare anche il nome del terzo interessato all’acquisto, si devono individuare le finalità che la clausola tutela, sì che l’indicazione del nominativo del terzo è da ritenere necessaria tutte le volte in cui la clausola di prelazione – alla stregua degli elementi del caso concreto forniti dal tipo sociale, dalla compagine societaria preesistente, dall’entità della percentuale da trasferire, ecc. – risulti posta anche a tutela dell’interesse del socio a influire, mediante la sua decisione se acquistare o no, sulla possibilità di ingresso in società di un soggetto a lui non gradito. L’obbligo nascente dalla clausola di prelazione in caso di trasferimento delle quote di una società a responsabilità limitata, non è limitato alla mera enunciazione della sola intenzione di vendere la propria quota, ma integra una vera e propria proposta contrattuale, che, come tale, deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che si intende concludere. Si ricorda che l’atto di trasferimento delle quote eseguito in violazione della clausola di prelazione è inopponibile alla società.
Anche in Germania è prassi prevedere il diritto di prelazione negli statuti societari delle società a responsabilità limitata. Il diritto di prelazione non è espressamente regolato dalla legge tedesca in materia di Srl, pertanto è opportuno regolare con attenzione il meccanismo di tale clausola. Normalmente si prevede che l’alienante sia tenuto a esibire il contratto stipulato con il terzo acquirente, con facoltà del socio avente diritto alla prelazione di subentro in tale contratto in luogo del terzo acquirente.