Ai sensi dell’ordinanza della Corte di Cassazione del 16/9/2021 anche il fallito può fare l’amministratore di una società a responsabilità limitata, contrariamente a quanto avviene per le società per azioni, per le quali il divieto resiste.
Secondo la Cassazione la ragione di tale distinzione sta nel contesto istituzionale in cui operano le diverse forme societarie. Per le società per azioni il divieto di amministrazione per i falliti è giustificato dal fatto che si tratta di società di dimensioni notevoli e con una disciplina rigida. Le società a responsabilità limitata sono invece caratterizzate da un maggior peso dei singoli soggetti che partecipano all’attività imprenditoriale.