La Corte d’appello di Brandeburgo ha stabilito che l’actio pro socio è ammissibile come legittimazione sussidiaria solo se la società stessa non persegue alcuna pretesa nei confronti dell'amministratore o dei soci e gli strumenti legali falliscono. In caso di inattività degli organi, devono essere prima esaurite le possibilità di influenza previste dalla GmbHG. Se la società può far valere le pretese senza ulteriori indugi, l’actio pro socio non è applicabile.
Ciò vale in particolare in una GmbH con due soci, se il socio interessato è soggetto a un divieto di voto (§ 47 comma 4 frase 2 GmbHG). In questo caso non è necessaria alcuna delibera dei soci, per cui il requisito della delibera ai sensi del § 46 n. 8 GmbHG costituirebbe una formalità superflua. Il socio rimanente con diritto di voto può rappresentare la società in giudizio o nominare un rappresentante legale.