Vai al contenuto principale

Diritto successorio: Modifiche della normativa italiana sull’imposta di successione

Diritto delle successioni

Diritto successorio: Modifiche della normativa italiana sull’imposta di successione

Nel mese di febbraio, dopo un periodo di adattamento dei programmi informatici del ministero, sono entrate a regime le modifiche del testo unico sull'imposta di successione e donazione, introdotte dalla riforma (D.Lgs. 139/24), applicabili alle successioni aperte dal 01.01.2025. 

 

Tra le novità più rilevanti, segnaliamo 

 

a) l'obbligo del contribuente di liquidare da sé l'imposta di successione o di donazione a suo carico, che dovrà essere pagata entro 90 giorni dal giorno dal termine di presentazione della dichiarazione di successione. L'Autorità Finanziaria controllerà l'autoliquidazione. Il cittadino è quindi reso responsabile anche in questo ambito. 

 

b) possibilità di ottenere lo svincolo dei conti bancari, prima della presentazione della dichiarazione di successione, limitatamente a quanto occorra a pagare le imposte ipotecarie, catastali e di bollo, qualora l’erede unico abbia meno di 26 anni. 

 

c) precisazione delle condizioni di esenzioni dall’imposta riguardo al trasferimento famigliare di azienda a favore dei discendenti o del coniuge, purché ciò comporti l’acquisizione del controllo societario o il consolidamento di un controllo già esistente, e i beneficiari – in caso di azienda – proseguano l’esercizio d’impresa per cinque anni, ovvero in caso di trasferimento quote e azioni, mantengano il controllo o la titolarità per cinque anni. 

 

d) disciplina della tassazione dei trust, che potrà avvenire o "in uscita", cioè nel momento in cui i beni conferiti in trust verranno trasferiti ai beneficiari finali, oppure, a discrezione del disponente, "in entrata", cioè quando i beni vengono apportati nel trust. Ricordiamo che l’Italia – a differenza delle Germania - ha ratificato nel 1992 la Convenzione dell’Aja del 1985 sulla legge applicabile ai Trust e al loro riconoscimento. 

 

Segnaliamo infine che con circolare 29/E del 2023, l’agenzia delle entrate ha aderito alla interpretazione della Giurisprudenza prevalente e confermato la soppressione del c.d. "coacervo" nelle successioni. Pertanto, il valore di donazioni fatte in vita non si somma all’asse ereditario per valutare un eventuale superamento delle franchigie di cui godono gli eredi, mentre il coacervo rimane in sede di donazioni successive. 

 

L’imposta italiana sulle successioni e donazioni, anche dopo questa riforma, si conferma, in linea di principio, meno gravosa per il contribuente di quella tedesca, particolarmente se oggetto del trasferimento è un’azienda o quote o azioni che permettono al beneficiario di acquistare o mantiene il controllo societario.