Le limitazioni interne del potere di rappresentanza dell’amministratore non incidono sulla validità degli atti da questo compiuti con terzi e pertanto non devono essere controllate dal notaio, salvo casi eccezionali. La Corte di Appello di Coblenza, con sentenza del 03.02.2022 (RG 1 U 651/21), ha affrontato la questione della responsabilità del notaio, negandola. La società ricorrente aveva quale unico bene rilevante un immobile, che è stato venduto dall’amministratore senza previo consenso del socio unico. I proventi della vendita sono stati poi trasferiti su un conto privato dell’amministratore. Secondo la Corte non sussiste alcuna responsabilità da parte del notaio che aveva rogitato la vendita, poiché nel caso di una rappresentanza organica è sufficiente esaminare le risultanze del registro delle imprese. Non è necessario verificare i limiti (interni) del potere di rappresentanza di tale organo. Nonostante la riserva di approvazione da parte dell’assemblea dei soci ai sensi del § 49 comma 2 GmbHG, il consenso dei soci è rilevante esclusivamente nel rapporto interno tra soci e amministratore. Solamente in caso di indizi di abuso, si rendono necessarie indagini da parte del notaio. Nemmeno l’istruzione di trasferire il prezzo d'acquisto sul conto privato dell’amministratore in Svizzera è stata considerata sufficiente per affermare un abuso del potere di rappresentanza.
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