SS.UU. 23093/2025 del’11 agosto 2025 ha chiarito che la rinuncia abdicativa è un atto giuridico unilaterale e non recettizio, che non richiede dunque l’accettazione di un altro soggetto. Essa rappresenta una modalità di esercizio del diritto di proprietà, in quanto espressione della facoltà di disporre riconosciuta dall’art. 832 c.c. L’effetto che ne deriva non è un trasferimento negoziale, ma un effetto legale: il bene, divenuto vacante, viene acquisito dallo Stato a titolo originario, per il semplice fatto della rinuncia e della sua trascrizione. Non occorre, quindi, alcuna manifestazione di volontà da parte dell’amministrazione, perché l’acquisto è previsto direttamente dalla legge. La pronuncia assume rilievo anche dal punto di vista costituzionale. La Corte ha escluso che l’art. 42, comma 2, Cost., che subordina la proprietà alla sua funzione sociale, possa essere interpretato come un obbligo a mantenere indefinitamente la titolarità del bene. Naturalmente, la rinuncia non è priva di limiti e di conseguenze. La Cassazione ha sottolineato che essa non produce effetti liberatori rispetto alle obbligazioni già maturate: restano dovute le imposte come IMU e TARI già scadute, gli oneri condominiali arretrati, gli obblighi di bonifica ambientale o di messa in sicurezza derivanti da situazioni pregresse, così come le responsabilità per danni verificatisi prima della rinuncia. L’atto, dunque, ha l’effetto di far venir meno la titolarità del diritto solo per il futuro, ma non cancella quanto avvenuto in il passato.
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