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Italia: necessità di una nuova mediazione in caso di domanda riconvenzionale

Italia: necessità di una nuova mediazione in caso di domanda riconvenzionale

Se viene depositata presso il giudice una domanda riconvenzionale che sarebbe soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.

28/2010 e non si è ancora svolta la mediazione, non

è necessario depositare una nuova domanda di

mediazione per soddisfare la condizione di procedibilità.

L'obbligo di avviare la mediazione si applica solo all'atto introduttivo del giudizio principale e non alle domande riconvenzionali (S.U. d. Corte di Cassazione n. 3452 del 7 febbraio 2024). Durante la prima mediazione, le parti sarebbero infatti libere di discutere e decidere su eventuali domande riconvenzionali che potrebbero sorgere nel successivo contenzioso.

Il caso da cui la Suprema Corte ha tratto questo principio giuridico deriva da una questione sollevata dal Tribunale di Roma in una controversia di locazione per determinare la risoluzione di un contratto di locazione (materia soggetta a mediazione obbligatoria). Nel corso del giudizio è stata sollevata una domanda riconvenzionale da parte del conduttore che chiedeva la restituzione del deposito cauzionale versato, domanda sulla quale non si era svolto alcun procedimento di mediazione, ma che rientra essa stessa tra le materie "obbligatorie" ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010.