Con DL n. 152/2021 , convertito con modifiche nella legge n. 233/2021, sono state aggiornate e/o modificate talune norme del Codice Civile in materia di trasporto e spedizione. Le modifiche incidono sui seguenti aspetti:
• sulla limitazione al risarcimento dovuto dal vettore che in passato si riferiva esclusivamente al trasporto stradale, è stata estesa anche ad altri tipi di trasporto: per il trasporto aereo, marittimo, fluviale e ferroviario, nazionale o internazionale, si rinvia ora espressamente alle leggi speciali e alle pertinenti convenzioni internazionali (art. 1696 c.c.);
• sul trasporto intermodale, per il caso in cui – come di frequente - non sia possibile stabilire in quale fase del trasporto si sia verificata la perdita o l'avaria (art. 1696 c.c.), il vettore sarà tenuto a risarcire il danno causato entro il limite di 1 Euro/kg di peso lordo per i trasporti nazionali e rispettivamente entro il limite di 3 Euro/kg di peso lordo per i trasporti internazionali;
• sula contratto di spedizione, per effetto del quale lo spedizioniere può ora concludere i contratti di trasporto stipulati in esecuzione del mandato conferitogli dal mittente sia in nome proprio e per conto del mandante sia in nome e per conto del mandante stesso, anche per una pluralità di contratti di trasporto (art. 1737 c.c.);
• sugli obblighi del mittente verso lo spedizioniere di istruire in modo specifico quest’ultimo anche in merito all’aspetto della copertura assicurativa del trasporto, lasciando allo spedizioniere la scelta della migliore copertura per il caso concreto (art. 1739 c.c.);
• sulla figura dello spedizioniere-vettore, per il quale si rinvia ora espressamente alla disciplina dell’art. 1696 cc., compresi i limiti risarcitori (art. 1741 c.c.);
• sui privilegi speciali del credito dello spedizioniere che vengono ora equiparati a quelli del vettore (art. 2761 c.c.).