Vai al contenuto principale

Novità nella comunicazione preventiva del distacco transnazionale

Diritto del lavoro

Novità nella comunicazione preventiva del distacco transnazionale

Il D.Lgs. n. 122/2020, che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 957 del 28 giugno 2018, ha introdotto la fattispecie del c.d. distacco a catena e l’ipotesi del distacco di lunga durata che hanno richiesto l’aggiornamento del modello di comunicazione utilizzato sino ad oggi: gli obblighi comunicativi dovranno essere assolti secondo le modalità definite dal Decreto n. 170 del 06.08.2021 e dai relativi allegati, pubblicati sul sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 26 ottobre.

L’ipotesi del distacco a catena in ingresso si presenta quando una impresa utilizzatrice avente sede in uno Stato membro invia in Italia un lavoratore somministrato da un’agenzia di somministrazione avente sede nello stesso Stato membro della utilizzatrice o in altro Stato membro.

La fattispecie sin qui illustrata presuppone i seguenti requisiti:
– il distacco deve originare necessariamente da una prestazione di servizi di somministrazione di lavoro (primo anello della catena);
– l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice possono aver sede presso lo stesso Stato membro o in Stati membri differenti, in ogni caso diversi dall’Italia;
– il rapporto commerciale in virtù del quale il lavoratore fa il proprio ingresso in Italia (secondo anello della catena) non può essere una somministrazione di manodopera, ma deve trattarsi di un rapporto commerciale di diversa natura, che può consistere, ad esempio, in un contratto di appalto/subappalto oppure in un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice, con sede in Italia.

Nel caso del distacco a catena in ingresso l’obbligo di comunicazione spetta SOLO alla società di somministrazione del personale.

Con riferimento ai distacchi di lunga durata (oltre 12 mesi), invece, è stato introdotto l’obbligo di comunicare, entro 5 gg dal superamento del dodicesimo mese, la proroga del distacco. Tale obbligo è assolto dalla comunicazione preventiva, quando la durata prevista per il distacco sia sin dall’inizio superiore ai 12 mesi.