La Corte di Cassazione, con pronuncia a sezioni unite, ha ribadito in data 10/11/2022 (ordinanza n. 33246/2022) che la pattuizione di una clausola ex-works è generalmente irrilevante ai fini della giurisdizione internazionale. Una clausola EXW Incoterms ("franco fabbrica") stabilisce che il venditore vende le sue merci franco fabbrica e che non si fa carico del trasporto o dei costi inerenti.
Un venditore italiano ha instaurato una causa in Italia per il pagamento del prezzo e l’acquirente polacco è riuscito ad eccepire il difetto di giurisdizione internazionale. Secondo la Corte di Cassazione italiana, la clausola EXW concordata tra le parti regola solamente i costi e i rischi della consegna, ma non è un elemento sufficiente ai fini della determinazione del luogo di esecuzione ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012. In assenza di altre disposizioni contrattuali sul luogo di consegna, la giurisdizione internazionale spettava ai tribunali polacchi in quanto la merce era stata consegnata in Polonia. La Corte di Cassazione conferma pertanto l’orientamento espresso con la recente sentenza del 24/5/2022 (sentenza n. 83521/2020).