Il Tribunale di Bologna ha chiarito ancora una volta (sentenza del 10/11/2023) che l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di una S.r.l. può essere esercitata, oltre che dai soci, anche dalla società. Quello che per un giurista tedesco può essere una decisione scontata, non lo è invece per il collega italiano. Infatti, contrariamente a quanto previsto espressamente dalla legge tedesca in materia di S.r.l. (art. 46 GmbHG), nessuna disposizione codicistica prevede la legittimazione attiva della società, spettando invece a ciascun socio (art. 2746 comma 3 codice civile). In sostanza ogni socio, indipendentemente dall’entità della propria quota di partecipazione e senza alcuna necessità di previa deliberazione assembleare, può promuovere l’azione sociale contro gli amministratori che abbiano cagionato un danno alla società. Il socio fa valere in nome proprio un diritto della società, configurandosi in tal modo una forma di sostituzione processuale.
Tale previsione legislativa farebbe comodo ai soci di una società a responsabilità limitata tedesca, visto che l’azione di responsabilità viene spesso bloccata dalla necessità di una delibera societaria e dall’opposizione degli altri soci coinvolti nell’amministrazione della società. L’opposizione degli altri soci non comporta necessariamente l’impossibilità di ottenere una delibera della società, essendo di regola i soci-amministratori esclusi dalla votazione per conflitto di interesse. La giurisprudenza tedesca pretende infatti che il socio debba prima impugnare un’eventuale delibera sfavorevole. Solo in casi eccezionali la giurisprudenza ha posto parzialmente rimedio a tale eccessivo formalismo, legittimando il socio a instaurare direttamente l’azione contro gli amministratori per conto della società. In Germania tale facoltà viene intesa con la nozione actio pro socio, più corretto sarebbe stato il riferimento all’actio pro societate, agendo il socio per la società. La portata di tale eccezione è tuttavia limitata, da ultimo la Corte Federale tedesca (sentenza del 25/1/2022, RG II ZR 50/20) ha ribadito la l’illegittimità di un’azione sociale promossa direttamente da un socio di minoranza contro un amministratore non-socio, in quanto la legittimazione attiva del singolo socio sussiste solamente in caso di azioni pro societate contro amministratori soci.
Tale caso dimostra ancora una volta come differenze normative apparentemente di poco conto possono influire notevolmente sulle chances effettive di attuazione dei propri diritti. I soci tedeschi di minoranza preferirebbero per molti aspetti la normativa italiana in materia di società a responsabilità limitata.