Il coniuge, che fa valere nel giudizio di separazione l’assegno di mantenimento, potrà accedere liberamente all’anagrafe tributaria per conoscere i redditi ed il patrimonio dell’altro coniuge. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che ha concesso l’accesso pieno agli atti e a tutti i documenti posseduti dall’Agenzia delle Entrate, al fine di ricostruire i dati reddituali (la dichiarazione dei redditi) patrimoniali (i contratti di locazione immobiliare) e finanziari (gli atti e dati provenienti dagli operatori finanziari, banche, compreso l’archivio dei rapporti finanziari) del coniuge tenuto al mantenimento. Il diritto all’accesso può essere esercitato mediante semplice richiesta di estrazione copia seguendo le modalità telematiche di accesso alla Pubblica Amministrazione e soprattutto – ecco la vera novità fondamentale - al di fuori delle forme previste dal codice di procedura civile per l’acquisizione dei documenti. Non è quindi più necessaria, chiarisce il Consiglio di Stato, l’autorizzazione del giudice nei procedimenti di famiglia (cfr. art. 492 bis e 155 sexies cpc) (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenze n. 19,20,21).