Il caso riguardava un contratto di agenzia del 2014 che prevedeva l’applicazione della legge sostanziale italiana, ma attribuiva la competenza giurisdizionale al giudice del domicilio del convenuto. Nonostante ciò, l’agente aveva agito in giudizio in Italia, sostenendo la nullità della clausola sulla giurisdizione in base alla normativa nazionale.
La Corte ha però ritenuto che il diritto dell’Unione Europea, in particolare l’art. 25 del Regolamento Bruxelles I-bis (Regolamento UE n. 1215/2012), prevale sulle norme interne, garantendo alle parti la libertà di scegliere il giudice competente, anche in deroga ai fori considerati inderogabili dal diritto nazionale. I giudici hanno inoltre chiarito che il contratto di agenzia non rientra tra i rapporti di lavoro subordinato protetti da regole europee più restrittive in materia di giurisdizione.
La clausola, che distingue chiaramente tra legge applicabile (italiana) e foro competente (tedesco), è stata ritenuta sufficientemente chiara e non contraddittoria. Secondo la Corte, tale impostazione riflette una scelta consapevole e legittima delle parti e non viola il principio di chiarezza richiesto dal diritto UE.
Con questa decisione, la Corte di Cassazione rafforza la certezza del diritto nei rapporti commerciali internazionali e conferma la validità delle clausole di proroga della giurisdizione, purché formulate in modo chiaro e coerente, anche se in contrasto con norme interne di competenza considerate inderogabili.