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Acquisto in buona fede di beni mobili ai sensi del § 932 del BGB (Codice civile tedesco) – in particolari veicoli a motore

Acquisto in buona fede di beni mobili ai sensi del § 932 del BGB (Codice civile tedesco) – in particolari veicoli a motore

L’acquisto della proprietà di un veicolo è regolato dalle norme generali del Codice civile tedesco (BGB) relative ai beni mobili. Ai sensi del § 929 comma 1 BGB, il trasferimento della proprietà avviene mediante l’accordo tra le parti e la consegna del bene. Nel caso di un veicolo, ciò significa in pratica la consegna del veicolo, delle chiavi e dei documenti del veicolo (certificato di immatricolazione- Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein, e “libretto” di proprietà - Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief).

Problematico è il caso in cui il venditore non è il proprietario, ad esempio perché ha noleggiato, preso in prestito o rubato il veicolo. Secondo il principio del § 929 BGB, chi non è proprietario  non può trasferire la proprietà. Il § 932 BGB prevede un’importante eccezione: l’acquisto in buona fede.

Il presupposto è innanzitutto che l’accordo sul trasferimento della proprietà e la consegna si siano effettivamente verificati. Inoltre, l’acquirente deve essere in buona fede riguardo alla proprietà del venditore. È determinante il momento della consegna. La buona fede è presunta per legge (§ 932 comma 1 BGB), ma non sussiste se l’acquirente è a conoscenza o ignora per  grave negligenza che il venditore non è il proprietario (§ 932 comma 2 BGB).

Si ha grave negligenza in particolare quando un acquirente non effettua ulteriori verifiche in presenza di circostanze sospette. Tali circostanze possono essere, ad esempio, un prezzo di acquisto insolitamente basso, la mancanza dei documenti del veicolo o modalità inconsuete di consegna (ad es. in un parcheggio). È particolarmente importante consultare il certificato di immatricolazione parte II, poiché ció costituisce un forte indizio della proprietà. Se questa non viene presentata e l’acquisto viene comunque effettuato, si configura una grave negligenza. Il fatto che il libretto non sia intestato al venditore non è una circostanza insolita, almeno tra rivenditori professionisti.

Per quanto riguarda la questione della grave negligenza, la giurisprudenza distingue tra acquirenti privati e professionisti. Nel caso dei privati viene applicato un criterio piuttosto soggettivo, che tiene conto dell'esperienza e della diligenza dell'acquirente concreto. La grave negligenza viene qui presunta solo in caso di chiari elementi sospetti. Per gli acquirenti commerciali, in particolare i concessionari di autoveicoli, si applica invece un criterio di diligenza oggettivamente più severo. Da loro ci si aspetta che verifichino attentamente la provenienza del veicolo, anche quando è di origine estera. Se non lo fanno, agiscono di norma con grave negligenza.

Un importante limite all'acquisto in buona fede si trova nel § 935 del BGB. Secondo tale disposizione, l'acquisto in buona fede è escluso se la cosa è stata rubata al proprietario, è andata perduta o è stata altrimenti sottratta al proprietario contro la sua volontà. Ciò vale anche se l’acquirente era in buona fede. I casi di appropriazione indebita o di vettura sottratta durante una prova del veicolo non rientrano nelle ipotesi del § 935 BGB, essendo in tali casi la perdita iniziale del possesso del veicolo concordata tra le parti.

Conclusione: l’acquisto in buona fede di un veicolo ai sensi del § 932 del BGB è ammissibile in linea di principio se vi è accordo e consegna e l’acquirente può ritenere in buona fede che il venditore sia il proprietario del veicolo venduto. Tuttavia, tale tutela non si applica in caso di grave negligenza o in caso di veicolo rubato.