Secondo la decisione della CGUE del 13 ottobre 2022 (C - 593/21), l’indennità di fine rapporto riconosciuta dal preponente all’agente principale per i clienti acquisiti dal subagente può costituire un vantaggio sostanziale per l’agente principale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sugli agenti commerciali. La Corte di giustizia europea interpreta il termine "vantaggio sostanziale" in modo ampio, includendo tutti i vantaggi ricevuti dal preponente (in tal caso lo stesso agente principale) dopo la cessazione del rapporto contrattuale, compreso il pagamento dell’indennità di fine rapporto da parte del preponente.
Tuttavia, la CGUE ha sottolineato che nel caso concreto la circostanza che il subagente, nel caso in esame, aveva proseguito il rapporto con il preponente, divenendo egli l’agente commerciale principale, debba ripercuotersi sull’indennità di fine rapporto. L’agente commerciale ha diritto a un’indennità di fine rapporto solo se e nella misura in cui il pagamento di tale indennità corrisponda ad equità, tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare delle provvigioni perse dagli affari con i clienti da questi procurati o con i clienti con i quali aveva sostanzialmente ampliato il rapporto commerciale. Tuttavia, se il subagente - grazie all’instaurazione di un rapporto diretto con il preponente - può continuare a servire i clienti da questi acquisiti, il pagamento dell'indennità non corrisponde ad equità, poiché l’agente di commercio non perde i suoi clienti.
Pertanto, se il subagente continua la sua attività di agente commerciale direttamente come agente principale con il preponente, la risoluzione del contratto di agenzia non comporta alcuna conseguenza negativa per il subagente. A giudizio della CGUE, spetta al giudice nazionale valutare se il pagamento dell’indennità di fine rapporto in un caso del genere debba considerarsi equo.