L'art. 8 del Regolamento Bruxelles I prevede un foro speciale per i litisconsorti, vale a dire che un litisconsorte può essere citato davanti al tribunale del domicilio o della residenza dell'altro litisconsorte, anche se non vi ha un foro generale, se esiste una relazione così stretta tra le azioni da rendere necessario un procedimento congiunto. Nella dottrina giuridica tedesca, la portata dell'art. 8 del Regolamento Bruxelles I è controversa: alcuni sostengono che questa disposizione si applichi solo ai convenuti che non risiedono o non hanno la sede legale nello Stato della giurisdizione, cosicché nel caso di azioni contro più convenuti nazionali senza un foro comune, la giurisdizione locale deve essere determinata esclusivamente in base al Codice di procedura civile tedesco. La corte d’appello di Francoforte sul Meno è stata di parere diverso: In base alla formulazione della disposizione, sono contemplati anche i casi in cui le parti convenute sono domiciliate nello stesso Stato membro ma sono citate in giudizio da un attore straniero. Spetterebbe quindi all'attore decidere quale "convenuto di riferimento” scegliere: con la sua scelta, egli determinerebbe sia la giurisdizione internazionale che quella locale per la sua azione contro le altre parti.
Questo era anche il caso in questione: Abbiamo intentato un'azione per conto di un nostro cliente italiano contro due convenuti tedeschi domiciliati in giurisdizioni diverse presso il foro generale di uno dei due convenuti e abbiamo invocato l'art. 8 del Regolamento Bruxelles I. Il convenuto "non giurisdizionale” aveva eccepito la mancanza di giurisdizione locale del tribunale adito. Tuttavia, la Corte d’Appello di Francoforte sul Meno ha confermato l'applicabilità dell'art. 8 del Regolamento Bruxelles I al nostro caso, cosicché il procedimento è potuto proseguire presso il tribunale adito.
Ciò non significa che si sarebbe ottenuto un risultato diverso se fosse stato applicato il diritto processuale nazionale: poiché i convenuti erano parti intervenienti ai sensi della Sezione 60 dello ZPO, la competenza del tribunale adito per l'azione contro la parte interveniente "non giurisdizionale” avrebbe dovuto essere determinata dalla Corte d’Appello di Francoforte ai sensi della Sezione 36 dello ZPO.
I ricorrenti stranieri dovrebbero ora essere risparmiati da questo ulteriore passaggio procedurale se e nella misura in cui i tribunali di primo grado riconoscono - e condividono - il parere legale della Corte d’Appello di Francoforte.