spetta al venditore dimostrare l’assenza di vizi nell’immobile, non all’acquirente provarne l’esistenza.
In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, qualora il promissario acquirente alleghi, a fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento del promittente venditore e a giustificazione del proprio rifiuto di stipulare il definitivo ex art. 1460 c.c., l'esistenza di vizi dell'immobile (quali muffe, crepe e umidità) manifestatisi dopo la conclusione del preliminare e prima della scadenza del termine per il definitivo, tali da rendere il bene inidoneo all'uso pattuito, l'onere della prova grava sul promittente venditore, il quale deve dimostrare l'insussistenza dei vizi dedotti ovvero di aver esattamente adempiuto l'obbligazione di trasferire l'immobile in condizioni idonee all'uso.
In pratica i venditori dovranno documentare lo stato dell’immobile prima della stipula e conservare prove (foto, perizie) per evitare contestazioni. Mentre gli acquirenti saranno più tutelati: in caso di vizi latenti, non saranno costretti a provarne l’origine, ma potranno invocare l’inadempimento del venditore.