Il caso in esame riguardava un contratto tra imprese relativo alla fornitura di energia e, in particolare, una clausola sul foro competente. L’ordinamento giuridico italiano richiede, per determinate clausole cosiddette particolarmente onerose ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice civile italiano, un consenso scritto specifico («doppia firma»). Il fornitore aveva sostenuto di aver soddisfatto tale requisito mediante una cosiddetta «doppia conferma»: oltre al consenso generale alle condizioni generali di contratto, il cliente doveva confermare nuovamente le clausole particolarmente onerose spuntando una casella di controllo.
La Corte di Cassazione non ha ritenuto sufficiente tale procedura. A suo avviso, la semplice spuntatura di una casella di controllo non soddisfa i requisiti di un consenso scritto specifico. Tuttavia, per i contratti che non richiedono la forma scritta prevista dalla legge, secondo la sentenza può essere sufficiente una semplice firma elettronica ai sensi dell’art. 3 n. 10 del regolamento sull’identificazione elettronica e sui servizi di fiducia per le transazioni elettroniche (regolamento eIDAS). Come esempio, la sentenza cita una conferma tramite una password monouso, inviata ad esempio tramite SMS o e-mail.
E qual è la situazione giuridica in Germania?
Da un confronto diretto emerge una differenza sostanziale: il diritto tedesco, nei rapporti commerciali tra imprese, non prevede in linea di principio alcun requisito di consenso separato a determinate clausole delle condizioni generali di contratto, corrispondente all’art. 1341, comma 2, del Codice civile italiano.
Ai sensi degli articoli 305 e seguenti del BGB (Codice civile tedesco), l’attenzione è piuttosto rivolta all’efficace inclusione delle condizioni generali di contratto e al controllo del loro contenuto. Nei rapporti commerciali tra imprenditori, ai sensi dell’articolo 310, comma 1, del BGB, si applicano particolari agevolazioni. Una firma elettronica separata per una clausola relativa al foro competente, alla responsabilità o al recesso non è quindi, in linea di principio, necessaria.
Ciò non significa tuttavia che qualsiasi soluzione che preveda un semplice “flag” di una casella sia automaticamente sufficiente. Rimangono determinanti, in particolare, l’efficace inclusione delle condizioni generali di contratto, la concreta configurazione della conclusione del contratto e l’efficacia della rispettiva clausola. Per quanto riguarda gli accordi sul foro competente, occorre inoltre osservare i requisiti specifici di cui al § 38 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO) (per i casi nazionali) o all’art. 25 del Regolamento UE sulla competenza giurisdizionale (EuGVVO) (per i casi transfrontalieri).
Mentre l’Italia richiede, per determinate clausole, un consenso specifico e tracciabile elettronicamente, il diritto tedesco pone maggiore enfasi sull’efficace inclusione e sul successivo controllo delle condizioni generali di contratto. Il semplice doppio clic non costituisce quindi uno standard giuridico uniforme a livello europeo.