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Contratto di agenzia: diritto al risarcimento dei danni del preponente nei confronti dell’agente di commercio per lo scarso impegno ai fini del procacciamento di affari

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Contratto di agenzia: diritto al risarcimento dei danni del preponente nei confronti dell’agente di commercio per lo scarso impegno ai fini del procacciamento di affari

Con sentenza del 22 settembre 2023 (R.G. n. 19 U 150/22), la Corte di Appello di Colonia ha sancito che un agente di commercio è tenuto a risarcire i danni al preponente per violazione degli obblighi previsti dal § 86 del Codice commerciale tedesco (HGB) qualora, dopo essergli stata comunicata la disdetta del contratto, non si adopera a sufficienza per promuovere e/o concludere nuovi affari sino al termine del contratto.

La decisione della Corte sui principi applicabili in materia di onere della prova è a nostro parere ancora più importante, in quanto la richiesta di danni nei confronti dell’agente spesso fallisce a causa di ragioni probatorie, non essendo agevole dimostrare lo scarso impegno e il danno risultante. La Corte ha deciso che qualora gli affari procacciati e/o conclusi dall’agente sono diminuiti in modo significativo dopo aver ricevuto la disdetta del contratto di agenzia, all’agente incombe l’onere di motivare che tale calo significativo è dovuto a circostanze diverse rispetto allo scarso impegno e alla riduzione dell’attività da lui svolta.

Nel caso in questione, il preponente è stato in grado di dimostrare un drastico calo degli affari nel periodo successivo alla comunicazione della disdetta del contratto di agenzia rispetto a quello precedente, il che ha permesso di presumere che l’agente, una volta a conoscenza dell’imminente fine del rapporto contrattuale, abbia svolto la sua attività in misura non più consona ai suoi obblighi contrattuali. L’agente non è stato in grado di spiegare in sede giudiziale perché questo notevole calo fosse dovuto ad altre circostanze. Per tale motivo, la Corte ha confermato la violazione del dovere di diligenza in capo all’agente, riconoscendo al preponente un risarcimento danni.