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Contratto di agenzia secondo la legge tedesca: qual’è il luogo di adempimento dell’obbligo del preponente di consegnare all’agente di commercio un rendiconto contabile (Buchauszug)?

Diritto distribuzione

Contratto di agenzia secondo la legge tedesca: qual’è il luogo di adempimento dell’obbligo del preponente di consegnare all’agente di commercio un rendiconto contabile (Buchauszug)?

Al termine di un contratto di agenzia regolato dalla legge tedesca, l’agente di commercio usualmente esige che il preponente gli fornisca il rendiconto contabile a cui ha diritto ai sensi del § 87c, comma 2 del Codice commerciale tedesco (HGB), onde verificare la correttezza e la completezza delle provvigioni conteggiato. Ci sono spesso controversie sul contenuto o sulla forma di tale rendiconto contabile, meno sovente sul luogo dell’adempimento. A volte l’agente di commercio insiste per l’invio del rendiconto in via postale o per e-mail, come succedeva durante il rapporto contrattuale con gli estratti conto delle provvigioni. Tuttavia, secondo la giurisprudenza (da ultima la Corte d’Appello di Düsseldorf, I-16 W 77/07), il preponente non può essere obbligato a trasmettere il rendiconto. A differenza degli estratti conto delle provvigioni, che il preponente deve trasmettere all’agente, l’obbligo di consegna del rendiconto contabile va eseguito presso il luogo del debitore, quindi presso la sede dell’impresa. È sufficiente che il preponente metta a disposizione il rendiconto contabile per il ritiro. In linea di massima, l’agente è pertanto tenuto a ritirare il rendiconto contabile  richiesto o farlo ritirare da qualcun altro presso la sede dell’impresa.