Al termine di un contratto di agenzia regolato dalla legge tedesca, l’agente di commercio usualmente esige che il preponente gli fornisca il rendiconto contabile a cui ha diritto ai sensi del § 87c, comma 2 del Codice commerciale tedesco (HGB), onde verificare la correttezza e la completezza delle provvigioni conteggiato. Ci sono spesso controversie sul contenuto o sulla forma di tale rendiconto contabile, meno sovente sul luogo dell’adempimento. A volte l’agente di commercio insiste per l’invio del rendiconto in via postale o per e-mail, come succedeva durante il rapporto contrattuale con gli estratti conto delle provvigioni. Tuttavia, secondo la giurisprudenza (da ultima la Corte d’Appello di Düsseldorf, I-16 W 77/07), il preponente non può essere obbligato a trasmettere il rendiconto. A differenza degli estratti conto delle provvigioni, che il preponente deve trasmettere all’agente, l’obbligo di consegna del rendiconto contabile va eseguito presso il luogo del debitore, quindi presso la sede dell’impresa. È sufficiente che il preponente metta a disposizione il rendiconto contabile per il ritiro. In linea di massima, l’agente è pertanto tenuto a ritirare il rendiconto contabile richiesto o farlo ritirare da qualcun altro presso la sede dell’impresa.
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