Con un interessante decisione la Corte di Appello di Hamm (sentenza del 14/5/2020, RG 18 U 93/19) aveva negato la sussistenza di un rapporto di concessione di vendita tra le parti, non sussistendo gli obblighi e poteri tipici che caratterizzano tale figura contrattuale, quale l’obbligo di promozione delle vendite, il potere direttivo del fornitore, l’inquadramento del rivenditore nella struttura del fornitore. Tuttavia, stante la continuità del rapporto commerciale intercorrente tra le parti, la Corte ha ritenuto che il fornitore fosse tenuto a un congruo preavviso. In via comparatistica è interessante citare una recente sentenza del Tribunale di Milano – peraltro non ancora definitiva - ottenuta dal nostro studio, con la quale, è stata negata sia la sussistenza di un rapporto di concessione di vendita che la necessità di un preavviso di disdetta, nonostante un rapporto commerciale che perdurava da oltre 10 anni (Az..)