La Corte di Cassazione, con ordinanza 9084 del 5 aprile 2024, ha ora stabilito che si può usufruire dell´aliquota iva agevolata per la prima casa anche senza dichiarazione da parte dell´acquirente nel preliminare, purché il possesso dei requisiti sia indicato nel contratto definitivo, quando avviene l´effetto traslativo.
Secondo la Cassazione, se al momento della firma dell’atto definitivo di acquisto sussistono i requisiti per l’agevolazione e l’acquirente dichiara esplicitamente di possederli, le somme anticipate, come acconti o caparre, devono essere sottoposte all’aliquota IVA agevolata.