Una questione giuridicamente interessante e in pratica molto rilevante è se terzi possano far valere pretese nei confronti dell'avvocato sulla base di un contratto che essi non hanno stipulato con l'avvocato.
Una donna e le sue due figlie hanno subito un grave incidente stradale. La donna incaricava un avvocato che regolava correttamente tutte le richieste di risarcimento con la compagnia di assicurazione. Anni dopo, le figlie riscontravano danni conseguenziali, che non hanno più potuto far valere contro la compagnia di assicurazione a causa della intervenuta prescrizione. Hanno accusato l'avvocato per non averle avvisate del fatto che all'epoca avrebbero dovuto far valere anche loro le proprie pretese per evitare la prescrizione.
II BGH (9 luglio 2020, IX ZR 289/19) ha dichiarato in modo favorevole per l’avvocato che il contratto dell'avvocato non ha, in linea di principio, effetti protettivi a favore di terzi senza una disposizione esplicita. La decisione si basa sull'assenza dei requisiti dell'istituto del contratto con effetti protettivi a favore di terzi sviluppati dalla giurisprudenza tedesca. Qui manca già il primo presupposto della "vicinanza alle prestazioni". Non si può dare per scontato che un avvocato che riceve il mandato di un membro della famiglia debba automaticamente occuparsi degli interessi degli altri membri della famiglia.