Nel caso in questione un’impresa tedesca aveva citato una società italiana richiedendo il risarcimento del danno per una fornitura di carne avariata da parte di una società italiana. La società italiana aveva in precedenza già richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto per il pagamento della merce fornita.
In primo grado il Tribunale di Reggio Emilia aveva condannato la società italiana al risarcimento dei danni, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, non ritenendo che il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto si estendesse alle richieste risarcitorie dell’impresa tedesca.
La Cassazione, investita della questione, accoglieva il ricorso, stabilendo che il giudicato del decreto ingiuntivo non opposto preclude ulteriori esami delle questioni non dedotte ma logicamente implicite. Secondo la Cassazione il giudicato che si è formato per effetto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo che ha condannato l’impresa tedesca al pagamento del prezzo della merce preclude un nuovo esame di tutte le possibili questioni (tra cui l’eccezione di inadempimento per vizi della cosa venduta) che, sebbene non eccepite, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia divenuta definitiva. In conclusione, il decreto ingiuntivo non opposto ha pertanto implicitamente accertato l’esatto adempimento del venditore e l’assenza di vizi della cosa.
Tale decisione sorprenderà i giuristi tedeschi, essendo l’efficacia del giudicato ai sensi del codice di procedura civile tedesco limitata al deciso e non al deducibile.