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Diritto societario: controllo del socio di una S.r.l. in concorrenza con la società partecipata

Diritto societario

Diritto societario: controllo del socio di una S.r.l. in concorrenza con la società partecipata

Con un interessante sentenza del 31/8/2024 (n. 2482/2024) il Tribunale di Venezia ha deciso in merito alla portata del diritto di controllo del socio di una società a responsabilità limitata.

Il diritto di controllo spettante al socio comprende sia il diritto all’informazione che si esercita attraverso la richiesta di notizie sullo svolgimento delle operazioni societarie, sia il diritto all’accesso alla documentazione societaria, da intendersi in senso ampio con riferimento a tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale della società, con facoltà di estrarne copia. Spetta poi al socio la scelta sulle concrete modalità di esercizio del suo diritto di controllo, pertanto se limitarsi a richiedere informazioni o se pretendere la verifica della documentazione societaria.

Come è già stato più volte ribadito, il diritto di controllo del socio non è subordinato ad alcun presupposto, salvo la qualità di socio, non essendo previsto uno sbarramento al di sotto una soglia di partecipazione minima. L’unico limite riguarda il principio di buona fede e correttezza. Ciò significa che il socio non può esercitare i propri diritti di informazione e di ispezione con modalità tali da recare inutilmente intralcio alla gestione sociale ovvero al fine di ostacolare l’attività della società o di danneggiarla. Inoltre, il diritto di controllo del socio deve essere bilanciato con le esigenze di riservatezza della società ogni volta in cui il socio richiedente si trovi in una relazione concorrenziale con la società stessa e il diritto di ispezione venga esercitato per finalità diverse da quelle di controllo, considerando la situazione specifica del socio. Per tali ragioni, si deduce che un socio che svolge un'attività concorrenziale con la società partecipata non possa avere accesso a informazioni che gli consentano di operare sul mercato con un vantaggio competitivo, e che possano essere da lui utilizzate per scopi estranei al controllo, a vantaggio di terzi e con potenziale pregiudizio per la società.