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Diritto societario: diritto di ispezione e controllo del socio di una S.r.l.

Diritto societario

Diritto societario: diritto di ispezione e controllo del socio di una S.r.l.

Il Tribunale di Venezia, con un’interessante sentenza del 29 giugno 2024, ha approfondito la questione dei limiti e i presupposti del diritto di ispezione e controllo del socio di una S.r.l.

 

In primis il Tribunale ha chiarito che il socio di una società a responsabilità limitata ha il diritto, ex art. 2476 comma 2 codice civile, di ispezionare e controllare l’operato dell’organo amministrativo, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione. Si tratta di un diritto potestativo il cui esercizio non richiede una motivazione da parte del socio, la ragione di tale norma è quella di consentire al socio un controllo sull’amministrazione della società.

Spetta alla società l’onere di dimostrare che un eventuale abuso del socio per negare i diritti di accesso e di controllo. Qualora ad esempio vi sia il fondato motivo di ritenere che il socio eserciti il diritto con intenti emulativi o per ostacolare l’attività sociale, la richiesta del socio può essere rifiutata. Pertanto, al fine di ottenere tutela del proprio diritto, eventualmente anche in forma di un provvedimento cautelare, il socio dovrà solamente dimostrare la sua qualità di socio e il mancato adempimento da parte della società. La società, per legittimare il diniego, deve invece provare l’abuso del diritto da parte del socio.

Inoltre, il Tribunale ha precisato in ambito di legittimazione attiva di tale diritto che anche un socio comproprietario di una quota sociale può esercitare questo diritto, non solo il rappresentante comune.