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Diritto societario italiano: nessuna responsabilità automatica dei soci di una Srl a seguito della cancellazione della società – Un confronto tra Germania e Italia

Diritto societario italiano: nessuna responsabilità automatica dei soci di una Srl a seguito della cancellazione della società – Un confronto tra Germania e Italia

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22587/2026 del 1° luglio 2026, ha preso una posizione definitiva su una delle questioni più ricorrenti nel diritto societario. Vale a dire, se la cancellazione della società dal Registro delle Imprese comporti la responsabilità automatica dei soci per i debiti societari residui.

La decisione si basava su un incidente stradale. La parte lesa aveva citato in giudizio i responsabili dell’incidente, i loro assicuratori e una società a responsabilità limitata (S.r.l.), proprietaria del veicolo coinvolto nell’incidente. Nel corso del procedimento di primo grado, la società è stata cancellata dal registro delle imprese. Il procedimento è quindi proseguito nei confronti dei due soci, ciascuno dei quali deteneva una quota pari alla metà del capitale sociale. A seguito della condanna al risarcimento dei danni, una delle socie ha presentato ricorso in appello e, successivamente, alla Corte di cassazione.

 

La questione centrale del procedimento era l’interpretazione dell’art. 2495 del Codice civile italiano. La Corte di Cassazione ha chiarito che, dopo la cancellazione della società, i soci rispondono solo fino a concorrenza del ricavato di liquidazione proporzionalmente alla quota detenuta; non sussiste infatti una responsabilità automatica né una presunzione di responsabilità. Dal punto di vista processuale, va osservato che non spetta ai soci dimostrare di non aver ricevuto alcun provento di liquidazione. Spetta invece al creditore dimostrare che ai soci siano stati effettivamente trasferiti beni derivanti dalla liquidazione.

 

La sentenza conferma che la responsabilità degli ex soci sussiste solo se viene dimostrato un concreto afflusso di beni. La mera esistenza di un debito societario e la cancellazione dal registro delle imprese non sono sufficienti a tal fine.

 

Questo principio vale anche nel diritto tedesco delle società a responsabilità limitata (GmbH). Ai sensi del § 13 comma 2 della legge sulle società a responsabilità limitata (GmbHG), in linea di principio solo la società risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio. Nell’ambito della liquidazione ai sensi degli articoli 66 e seguenti della GmbHG, il patrimonio sociale può essere distribuito solo dopo il soddisfacimento o la garanzia dei creditori. Se i soci ricevono comunque i proventi della liquidazione, nonostante sussistano ancora passività, la responsabilità può sorgere, in linea di principio, solo per un importo pari a quello effettivamente percepito.

 

Sia il diritto italiano che quello tedesco si attengono quindi al principio fondamentale della limitazione della responsabilità: lo scioglimento di una società di capitali non comporta automaticamente la responsabilità personale dei soci. Rimane invece determinante la prova che questi abbiano effettivamente tratto un vantaggio dal patrimonio sociale.