Il procedimento era basato sul ricorso di un socio che aveva chiesto la convocazione di un’assemblea dei soci per l’esclusione di un socio a causa di gravi violazioni dei suoi doveri. Il consiglio di amministrazione si era tuttavia rifiutato di inserire il punto all’ordine del giorno, a seguito del quale il socio ha adito il giudice. Il tribunale ha chiarito che gli organi amministrativi possono vagliare solo limitatamente la richiesta di convocazione da parte dei soci. È ammesso solo il controllo dei requisiti formali, della legittimazione del socio richiedente e della legittimità giuridica degli oggetti della delibera proposti. Agli organi amministrativi non spetta invece una valutazione sostanziale o economica delle prospettive di successo delle delibere richieste. Secondo il tribunale, un esame più approfondito comporterebbe un trasferimento inammissibile della competenza decisionale dall’assemblea dei soci all’amministrazione. La decisione conferma quindi il principio secondo cui i conflitti di diritto societario devono essere risolti, in linea di principio, dall'assemblea dei soci stessa.
Si ricorda che, in caso di rifiuto da parte dell’organo ammnistrativo, il socio (con quota pari almeno ad 1/3 del capitale sociale) può convocare direttamente l’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2479 codice civile.