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Donazione beni immobili, i terzi acquirenti non dovranno più restituirli agli eredi.

Donazione beni immobili, i terzi acquirenti non dovranno più restituirli agli eredi.

È stata approvata in via definitiva il 26 novembre la riforma sulla circolazione degli immobili di provenienza donativa (Ddl semplificazioni, art. 44). La nuova legge garantisce che chi acquista un immobile ricevuto in donazione dal venditore non potrà più vederselo sottrarre in futuro dagli eredi legittimari.

Se si pensa che in Italia si registrano ogni anno oltre 200 mila donazioni immobiliari, come attestano i Dati Statistici Notarili, si può comprendere che impatto avrà tale riforma sulle compravendite. L’articolo 563 c.c., nella sua precedente formulazione, consentiva al legittimario leso nella propria quota di riserva di agire in restituzione non solo contro il donatario, ma anche contro i terzi acquirenti che avevano successivamente acquistato l’immobile dal beneficiario della donazione. Questa azione era esercitabile fino al decorso di un termine di prescrizione particolarmente lungo: venti anni dalla trascrizione della donazione. Ai sensi poi dell’art. 561 cod. civ., i beni oggetto di positiva azione di restituzione sono liberi da ogni peso o ipoteca iscritti con il consenso del donatario o del suoi aventi causa. Tale previsione normativa, pur essendo vantaggiosa per i legittimari, ha avuto nel tempo diverse critiche per le conseguenze che essa porta al mercato immobiliare e quindi alla circolazione di immobili. Infatti l’acquirente di un immobile donato resta esposto all’azione di restituzione fino alla intervenuta prescrizione, con incidenza sul valore stesso degli immobili Inoltre, anche le banche erano sempre restie a concedere finanziamenti per l´acquisto di provenienza donativa, prima dello spirare dei suddetti termini (a meno che non fosse stato possibile avere la rinuncia all’azione di restituzione da parte di legittimari lesi). Le modifiche poste in essere dall’art. 15 del DDL semplificazioni mirano a restituire sicurezza ai diritti dei terzi acquirenti dei beni oggetto di donazione, eliminando il diritto di ottenere da loro la restituzione dei beni immobili o il pagamento dell’equivalente in denaro. Per effetto del diverso regime introdotto, quindi, il terzo che abbia acquistato il bene non è più tenuto a restituirlo, mentre a tutela degli eredi eventualmente lesi è previsto l’obbligo del donatario e, in via sussidiaria, del terzo acquirente a titolo gratuito, di compensare in denaro il legittimario pretermesso, nei limiti del vantaggio conseguito e in caso di insolvenza del donatario. Gli effetti della riforma, dunque, si possono riassumere nei seguenti punti: - maggiore sicurezza giuridica per chi compra un immobile proveniente da donazione; - maggiore accesso al credito, le banche potranno accettare questi immobili come garanzia ipotecaria senza difficoltà; - benefici per famiglie, giovani coppie e imprenditori che necessitano di finanziamenti.