Ne consegue che, ove l’affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa l’esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all’immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l’adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conclusione dell’affare. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n. 11371 del 2 maggio 2023.
La responsabilità del mediatore, in caso di mancata comunicazione di queste informazioni, si traduce nel risarcimento dei danni. La parte che avrebbe dovuto corrispondere la provvigione può anche sottrarsi al pagamento della stessa, qualora faccia valere l'inadempimento dell'obbligo di informazione da parte del mediatore.