Le disposizioni in Italia e in Germania sulla responsabilità degli amministratori in caso di insolvenza di società stanno diventando sempre più omogenee. In Italia, l’art. 2486 del Codice Civile è stata modificato nel 2019. In base a tale disposizione, gli amministratori che, non avendo accertato la sussistenza di una causa di scioglimento della società, continuino a gestire una società sottocapitalizzata, rispondono con il proprio patrimonio personale del danno derivante dalla differenza tra l’ipotetico patrimonio della società al momento del necessario scioglimento e quello al momento dell’apertura della procedura di fallimento. In altre parole, anche in Italia l’amministratore che continua ad agire per una società insolvente è personalmente responsabile. In Italia, la giurisprudenza è divisa sul fatto se la disposizione possa riguardare anche gli amministratori che hanno agito prima dell’entrata in vigore dell’integrazione legislativa del 2019. Si sostiene, da un lato, che la disposizione non ha introdotto nessun ulteriore requisito sostanziale, per cui non si applicherebbe il divieto di retroattività (fonte: Sole 24 ore del 27/12/2021).
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