Nel 2020 la regolamentazione giuridica relativa all’onere delle spese dell’agente immobiliare in caso di acquisto di un immobile, fino ad allora differente in Germania, è stata armonizzata.
In Germania è stata varata una recente riforma legislativa. I nuovi §§ 656 a e ss. BGB (codice civile tedesco) introdotti il 23/12/2020 prevedono sostanzialmente che - come da sempre consueto in Italia – l’agente immobiliare che gestisce la compravendita di un immobile debba essere pagato da entrambe le parti nella stessa misura. Anche se l’agente è incaricato da una sola parte e l’acquirente è contrattualmente obbligato a pagare i costi di intermediazione, egli non può essere tenuto a pagare oltre al 50% dei costi di intermediazione (§ 656 d BGB). Per la prima volta in Germania è stato introdotto anche un requisito di forma scritta per il contratto di intermediazione immobiliare (§ 656 a BGB), che porterà ad una maggiore certezza giuridica per le parti.
In Italia, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio della ripartizione dei costi ai sensi dell’art. 1755 comma 1 Codice Civile con la sentenza del 24/11/2020 n. 26682/20. Nel caso deciso, l’acquirente aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto con il venditore, senza il coinvolgimento dell’agente immobiliare, 8 mesi dopo che la proprietà gli era stata indicata dallo stesso agente in via telefonica. L’acquirente aveva obiettato invano davanti ai giudici di merito che dall’accordo tra il venditore e l’agente immobiliare risulterebbe che solo il venditore doveva sostenere le spese dell’agente. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’acquirente a pagare le spese del broker, avendo constatato che l’attività dell’agente immobiliare (che su richiesta telefonica aveva anche inviato le piantine all’acquirente) era stata causale per la conclusione della vendita.