Secondo la versione dell’art. 15 comma 3 della legge sul lavoro a tempo parziale e a tempo determinato (TzBfG) entrata in vigore il 1° agosto 2022, un periodo di prova concordato a partire dal 1° agosto 2022 deve essere "proporzionato" alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e alla natura del lavoro.
Purtroppo, né la legge né il memorandum esplicativo contengono specifiche o parametri di riferimento a questo proposito. I punti di riferimento corrispondenti dovranno ancora essere definiti dalla giurisprudenza. In ogni caso, si può già affermare che l'utilizzo generalizzato di tutti i sei mesi possibili per i contratti a tempo determinato sarà ritenuto sproporzionato e quindi inefficace. Anche in questo caso è necessario intervenire, in quanto un periodo di prova "sproporzionato" non sarà valido, per cui si applicherà direttamente il lungo periodo di preavviso.
Un periodo di prova "proporzionato" alla durata del contratto a tempo determinato dovrebbe essere, secondo una valutazione preliminare, pari a circa 1/4 - 1/3 del periodo concordato, in modo da ottenere la seguente proporzione:
Durata del contratto Durata del periodo di prova (criterio 1/3)
3 mesi 1 mese
6 mesi 2 mesi
9 mesi 3 mesi
12 mesi (e oltre) 4 mesi
Per i contratti a tempo determinato di 12 o più mesi, è consigliabile lasciare il periodo di prova a quattro mesi, poiché 6 mesi sono generalmente possibili solo per i contratti a tempo indeterminato.