La Corte di Appello ha invece ritenuto sufficiente il verbale dell’assemblea dei soci trasmesso in via telematica. Ai sensi del § 39, comma 2 della Legge tedesca sulle s.r.l. (GmbHG), a qualsiasi domanda presentata all’ufficio del Registro delle Imprese deve essere allegato l’originale o la copia autentica dei documenti. Se deve essere presentato un originale o una copia semplice o se il documento deve essere scritto, è sufficiente la trasmissione di una comunicazione elettronica ai sensi del § 8, comma 5 della Legge tedesca sulle s.r.l. (GmbHG), in combinato disposto con il § 12, comma 2 del Codice commerciale tedesco (HGB). A giudizio della Corte, ciò non significa un documento cartaceo, in quanto è sufficiente la creazione di un documento che possa essere riprodotto in modo permanente. La Corte non ha inoltre tenuto conto della contestazione sollevata dall’ufficio del Registro delle Imprese, secondo cui non poteva essere verificata l’autenticità delle firme. Nel caso di firme non autenticate, la loro paternità non va tendenzialmente chiarita nelle procedure concernenti il Registro delle Imprese.
Preme precisare che capita spesso che le domande di iscrizione nel Registro delle Imprese vengano rigettate a causa della firma elettronica. In molti casi, l’ufficio del Registro delle Imprese continua a richiedere la firma autografa dei soci. In tale contesto, deve essere rispettato il requisito dell’autentica di firma notarile per le domande di iscrizione nel Registro delle Imprese, nonostante le numerose semplificazioni formali, ai sensi del § 12, 1o comma, frase 1 del Codice commerciale tedesco (HGB). A tale proposito, va comunque sottolineato che l’autentica di firma può avvenire anche tramite videocomunicazione ai sensi del § 40a della Legge tedesca sulla redazione degli atti pubblici (Beurkundungsgesetz).
In Italia, al contrario, l’uso della firma elettronica qualificata (Firma digitale) è molto diffuso e il registro delle imprese insiste sempre più sulla trasmissione di documenti con firma digitale.